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Codice civile

Art. 453 c.c. — Annotazioni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIV — Degli atti dello stato civile

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Un atto già registrato può ricevere annotazioni soltanto nei casi previsti dalla legge o in forza di un ordine giudiziario. Non è possibile aggiungere liberamente informazioni perché utili a una delle parti.

Esempio pratico

Una modifica di stato prevista dalla legge viene annotata secondo la relativa procedura; una nota personale richiesta dall’interessato non viene inserita senza un titolo normativo.

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