Codice civile
Art. 455 c.c. — Efficacia della sentenza di rettificazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XIV — Degli atti dello stato civile
Testo dell'articolo
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a chi non partecipò alla richiesta né al giudizio e non vi fu regolarmente chiamato. La rettificazione del registro e la tutela dei diritti di un terzo restano quindi questioni da distinguere.
Esempio pratico
In una lite successoria un terzo estraneo alla rettificazione della data di morte contesta che quella sentenza possa essere usata contro di lui.
Giurisprudenza
Rettificazione e posizione del terzo
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 28277, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il terzo che non ha preso parte al procedimento di rettificazione conserva la possibilità di contestare, nella controversia che riguarda i suoi diritti, l’utilizzo contro di lui della decisione. L’impugnazione ordinaria della rettificazione e la difesa del soggetto estraneo seguono percorsi differenti.
Fonte →
Note
Il riferimento codicistico alla sentenza e il precedente 28277/2018 sono coordinati con il procedimento vigente del D.P.R. 396/2000. Rielaborazione limitata alla posizione del terzo estraneo, senza dichiarare attuali tutte le formule processuali storiche.