Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 504 c.c. — Liquidazione nel caso di più eredi 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se più coeredi hanno accettato con beneficio, ciascuno può promuovere la liquidazione. Chi prende l’iniziativa deve convocare gli altri davanti al notaio entro il termine fissato per le dichiarazioni di credito. La mancata comparizione non paralizza la procedura: il notaio rappresenta gli assenti nella liquidazione.

Esempio pratico

Uno dei tre coeredi beneficiati incarica il notaio e convoca gli altri; chi non compare è rappresentato dal notaio nella procedura.

Giurisprudenza

  • Coeredi beneficiati e procedimento unitario

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 4972, 2012 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La liquidazione dell’eredità beneficiata conserva carattere unitario anche se l’iniziativa proviene da un solo coerede. Quando la graduazione viene contestata, gli effetti investono le posizioni di tutti i coeredi coinvolti: il relativo giudizio deve quindi svolgersi con la loro partecipazione.

    Fonte →

Articoli collegati