Codice civile
Art. 568 c.c. — Successione dei genitori
Libro II — Delle successioni · Titolo II — Delle successioni legittime; Capo I — Della successione dei parenti
Testo dell'articolo
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
In mancanza di figli, fratelli, sorelle e loro discendenti, succedono i genitori in quote uguali, oppure il solo genitore superstite. Il concorso del coniuge si regola con il 582 e modifica le quote.
Esempio pratico
Senza figli, coniuge, fratelli o loro discendenti, ma con entrambi i genitori vivi, ciascuno è chiamato per metà.
Note
Coordinamento con L. 76/2016, art. 1, commi 20 e 21, per la parte dell’unione civile nei limiti di compatibilità; convivenza distinta.