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Codice civile

Art. 584 c.c. — Successione del coniuge putativo 

Libro II — Delle successioni · Titolo II — Delle successioni legittime; Capo II — Della successione del coniuge

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se il matrimonio è dichiarato nullo dopo la morte, il coniuge superstite di buona fede conserva la quota prevista per il coniuge e i diritti richiamati sulla casa. È però escluso se il defunto era legato da un valido matrimonio al momento della morte.

Esempio pratico

Un terzo impugna il matrimonio dopo il decesso per ottenere l’eredità: la sola nullità non basta a escludere il coniuge putativo di buona fede.

Giurisprudenza

  • Nullità del matrimonio e buona fede del coniuge putativo

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1772, 2024, Rv. 669909-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di nullità del matrimonio, l'interesse ad agire ex art. 117, comma 1, c.c. da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.

    Fonte →

Note

Coordinamento con L. 76/2016, art. 1, commi 20 e 21, per la parte dell’unione civile nei limiti di compatibilità; convivenza distinta.

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