Codice civile
Art. 648 c.c. — Adempimento dell'onere
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Testo dell'articolo
Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato.
Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Qualsiasi interessato può domandare l’adempimento dell’onere. La risoluzione della disposizione può essere pronunciata se il testatore l’ha prevista oppure se l’adempimento era l’unico motivo determinante. Interesse e legittimazione alla risoluzione non coincidono automaticamente con quelli all’adempimento.
Esempio pratico
L’onerato non esegue la prestazione: si controlla chi ha interesse a ottenerla e chi subentrerebbe se il lascito fosse risolto.
Giurisprudenza
Adempimento e risoluzione: interessi e legittimazione
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 16915, 2026, Rv. 678553-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La legittimazione alla domanda di adempimento dell'onere testamentario compete ai portatori dell'interesse, anche non patrimoniale, la cui realizzazione il testatore ha avuto di mira nel disporre il modo e, nel caso in cui il modo sia diretto a soddisfare un interesse morale dello stesso testatore, legittimati non sono gli eredi in quanto tali, ma i prossimi congiunti del de cuius, ai quali si trasferisce la tutela degli interessi più intimamente connessi alla persona del defunto; per contro, la legittimazione a chiedere la risoluzione della disposizione testamentaria gravata dall'onere compete esclusivamente ai soggetti che, per effetto di detta risoluzione, subentrano nella posizione giuridica dell'onerato inadempiente.
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Note
16915/2026 distingue legittimazione all’adempimento e alla risoluzione. Non attribuita quest’ultima a qualsiasi interessato né ai soli eredi in quanto tali.