Codice civile
Art. 65 c.c. — Nuovo matrimonio del coniuge
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IV — Dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta; Capo II — Della dichiarazione di morte presunta
Testo dell'articolo
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il coniuge della persona dichiarata morta presunta può sposarsi nuovamente soltanto quando la sentenza è divenuta eseguibile. La semplice irreperibilità e la dichiarazione di assenza non bastano.
Questa possibilità va letta con l’articolo 68: se la persona ritorna o viene accertata la sua esistenza, il nuovo matrimonio è soggetto alla particolare disciplina di nullità prevista dalla legge. Non è quindi una regola generale che consenta nuove nozze dopo un semplice periodo senza notizie.
Esempio pratico
Una donna il cui marito è dichiarato assente non può, per questo solo fatto, risposarsi. La possibilità dell’articolo 65 nasce dopo la morte presunta e l’eseguibilità della sentenza.