Codice civile
Art. 79 c.c. — Effetti
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo I — Della promessa di matrimonio
Testo dell'articolo
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La promessa di matrimonio non obbliga a sposarsi. Il consenso alle nozze deve restare libero fino alla celebrazione; non si può ottenere una sentenza che costringa la persona a contrarre matrimonio.
Non è neppure dovuto ciò che fosse stato pattuito per il semplice mancato adempimento della promessa. Restano i rimedi specifici previsti dagli articoli 80 e 81, nei rispettivi presupposti: restituzione dei doni e risarcimento delle spese o obbligazioni contemplate dalla legge.
Esempio pratico
Due fidanzati pattuiscono una penale di 20.000 euro per chi rinuncia alle nozze. La promessa non rende esigibile quella penale; vanno valutati separatamente gli eventuali rimedi degli articoli 80 e 81.
Giurisprudenza
Libertà di rinunciare alle nozze e responsabilità speciale
Corte di cassazione, sez. VI–III civile, ordinanza n. 9, 2012, Rv. 621150 · Principio giurisprudenziale verificato — estratto della rassegna ufficiale
essendo la scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 cod. civ., ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 cod. civ., né all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale.
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