Ritardi di pagamento·
Compensazione retroattiva tra imprese: la Corte UE sugli interessi di mora e sui 40 euro di recupero
Se il debitore estingue il debito compensandolo con un proprio credito e la legge nazionale dà effetto retroattivo alla compensazione, il creditore può perdere interessi di mora e indennizzo forfettario. Restano dovuti quelli maturati prima che la compensazione fosse possibile.
Con la sentenza del 18 dicembre 2025, causa C-481/24, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che cosa succede agli interessi di mora e al risarcimento dei costi di recupero quando un debito commerciale viene estinto non con un pagamento, ma con una compensazione che, per legge, produce effetti all'indietro nel tempo. La questione è stata posta da un tribunale polacco con un rinvio pregiudiziale, cioè una domanda con cui un giudice nazionale chiede alla Corte UE come interpretare una norma europea.
La norma in gioco è la direttiva 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Essa prevede che, tra imprese, il creditore che ha adempiuto ai propri obblighi e non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto abbia diritto agli interessi di mora, cioè agli interessi che maturano per il ritardo, senza bisogno di un sollecito, a partire dal giorno successivo alla scadenza. Prevede inoltre un importo forfettario minimo di 40 euro come risarcimento dei costi di recupero, anch'esso dovuto senza sollecito.
La compensazione è il meccanismo per cui, quando due soggetti sono contemporaneamente creditore e debitore l'uno dell'altro, i due crediti si estinguono reciprocamente fino a concorrenza di quello meno elevato. Nel diritto polacco la compensazione si fa con una dichiarazione all'altra parte, che ha effetto retroattivo dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile, cioè da quando il credito di chi la dichiara è diventato esigibile. Nel caso concreto, un'impresa di trasporti chiedeva il pagamento di dieci fatture scadute nel 2022, con interessi e costi di recupero; il cliente si era difeso compensando con un proprio credito risarcitorio per merce distrutta durante un trasporto, scaduto in precedenza rispetto a gran parte delle fatture.
La Corte ha osservato che la direttiva disciplina quando sorgono gli interessi di mora e l'importo forfettario, ma non stabilisce a quali condizioni questi crediti possano estinguersi. La direttiva non realizza un'armonizzazione completa del diritto delle obbligazioni: si limita a fissare alcune regole specifiche che si inseriscono nei diritti civili nazionali. Gli Stati membri restano quindi liberi di regolare i modi di estinzione, compresa la compensazione, purché non tradiscano gli obiettivi della direttiva e non la privino della sua efficacia.
Secondo la Corte, se l'estinzione dei crediti reciproci si considera avvenuta alla data in cui la compensazione era possibile, da quella data non possono maturare interessi di mora: il diritto non viene perso, ma è considerato come mai esistito. Per questo non rileva che i due crediti, uno contrattuale e uno risarcitorio, avrebbero prodotto interessi a tassi diversi. E poiché l'importo forfettario per i costi di recupero sorge alle stesse condizioni degli interessi di mora, senza diritto agli interessi non sorge neppure il diritto a tale importo.
La Corte riconosce che il creditore potrebbe aver già sostenuto spese per recuperare il credito e non riuscire a farsele rimborsare. Tuttavia afferma che ogni impresa creditrice normalmente accorta deve considerare la possibilità di una compensazione non appena diventa allo stesso tempo debitrice e creditrice di un'altra impresa. C'è però un limite importante: gli obiettivi della direttiva non sarebbero rispettati se venissero cancellati gli interessi e i costi di recupero maturati prima che la compensazione diventasse possibile. Per quel periodo il creditore deve ricevere gli interessi di mora sull'importo principale e il risarcimento dei costi di recupero sostenuti fino a quella data.
In pratica, per chi aspetta un pagamento, il messaggio è che, se si ha anche un debito verso il proprio cliente, ad esempio per un danno contestato, conviene tenere conto che il cliente potrebbe opporre la compensazione e che, dove la legge le attribuisce effetto retroattivo, interessi e indennizzo forfettario successivi a quel momento potrebbero non essere dovuti. Resta utile ricostruire con attenzione le date di scadenza di ciascun credito, perché da esse dipende che cosa rimane dovuto. La sentenza riguarda una normativa polacca e ogni situazione va valutata nel concreto, anche alla luce delle regole nazionali sulla compensazione applicabili.
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