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Costituzione in mora: quando serve la richiesta scritta al debitore e quando se ne può fare a meno
L'art. 1219 del codice civile stabilisce che, di regola, il debitore va messo in mora con una richiesta scritta. In tre casi non serve. Per i creditori conta tenere traccia scritta del sollecito e capire se il proprio caso rientra nelle eccezioni.
Chi aspetta un pagamento si chiede spesso se basti la scadenza della fattura perché il debitore sia formalmente in ritardo, oppure se serva qualche passaggio in più. Il codice civile, in vigore dal 1942, risponde con l'articolo 1219, dedicato alla costituzione in mora. È una norma breve, ma tocca da vicino il lavoro quotidiano di imprese e professionisti che devono recuperare un credito.
Cominciamo dal termine tecnico. Costituire in mora significa rendere ufficiale, sul piano giuridico, il ritardo del debitore. Non ogni ritardo di fatto è anche un ritardo giuridicamente qualificato. Perché lo diventi, la legge chiede di regola un atto preciso da parte del creditore. Alla mora l'ordinamento collega poi conseguenze sfavorevoli per il debitore. L'articolo in esame però non le elenca: si limita a dire come e quando la mora si produce.
La regola generale è nel primo comma. Il debitore è costituito in mora «mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto». L'intimazione è un'ingiunzione formale ad adempiere. La richiesta è una domanda di pagamento. Ciò che le accomuna è la forma scritta. In pratica, una telefonata o un sollecito a voce non bastano. Serve un documento, come una lettera, che chieda in modo chiaro di eseguire la prestazione. Per il creditore è utile scegliere un mezzo che permetta di dimostrare in seguito di aver inviato la richiesta e che il debitore l'ha ricevuta, perché la prova potrebbe servire in caso di contestazione.
Il secondo comma prevede tre eccezioni. In questi casi la costituzione in mora non è necessaria e il debitore si trova in mora senza bisogno di una richiesta scritta.
La prima eccezione riguarda il debito che deriva da fatto illecito. Si tratta, per esempio, dell'obbligo di risarcire un danno causato con un comportamento contrario alla legge, anziché di un debito nato da un contratto. Qui la legge non richiede al danneggiato di sollecitare per iscritto il responsabile.
La seconda eccezione riguarda il debitore che ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione. Se è lo stesso debitore a mettere nero su bianco che non pagherà o non adempirà, chiedergli formalmente di farlo sarebbe superfluo. Anche in questo caso la forma scritta è decisiva: un rifiuto solo verbale non rientra nella previsione della norma. Per il creditore è quindi importante conservare con cura e-mail, lettere o altri scritti in cui il debitore rifiuta di adempiere.
La terza eccezione riguarda la prestazione da eseguire al domicilio del creditore. In questa ipotesi basta che sia scaduto il termine: il debitore che doveva presentarsi a pagare presso il creditore e non l'ha fatto entro la data stabilita è in mora senza ulteriori solleciti. Stabilire se una prestazione vada eseguita al domicilio del creditore dipende dagli accordi tra le parti e dal tipo di obbligazione, ed è un aspetto da verificare con attenzione nel caso concreto.
La stessa terza ipotesi contiene una precisazione per il caso in cui il debitore muoia. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono automaticamente in mora. Il creditore deve rivolgere loro un'intimazione o una richiesta scritta, e la mora si produce solo decorsi otto giorni da tale atto. È una tutela per chi subentra nel debito e potrebbe non esserne a conoscenza.
Cosa significa tutto questo per chi aspetta un pagamento? Nella maggior parte dei rapporti commerciali la soluzione più prudente resta inviare una richiesta scritta e documentabile, anche quando si pensa di rientrare in una delle eccezioni. Le eccezioni esistono, ma la loro applicazione dipende dai fatti e dalle prove disponibili. Ogni situazione va valutata nel concreto, tenendo conto del contratto, della corrispondenza intercorsa e della natura del debito.
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