Recupero crediti·
Debitore che non paga o paga in ritardo: quando deve risarcire il danno secondo l'art. 1218 c.c.
Chi non esegue esattamente quanto dovuto, o lo fa in ritardo, deve risarcire il danno, salvo dimostrare che la prestazione è diventata impossibile per una causa a lui non imputabile. È il debitore a dover provare la giustificazione, non il creditore.
L'articolo 1218 del Codice civile, che fa parte del Codice approvato nel 1942, è una delle regole di base per chi aspetta un pagamento. Stabilisce che cosa succede quando il debitore non fa ciò che deve, oppure lo fa male o in ritardo, e chi deve dimostrare che cosa.
Il testo dice che il debitore che «non esegue esattamente la prestazione dovuta» è tenuto al risarcimento del danno. La prestazione è ciò che il debitore si è impegnato a fare: pagare una somma, consegnare un bene, svolgere un lavoro. La parola «esattamente» è importante: la norma non riguarda solo chi non paga del tutto, ma anche chi esegue in modo incompleto, diverso da quanto pattuito o fuori tempo. L'articolo, infatti, nomina espressamente sia l'inadempimento, cioè la mancata o scorretta esecuzione, sia il ritardo.
La conseguenza prevista è il risarcimento del danno, cioè l'obbligo di compensare il creditore per il pregiudizio che ha subito a causa del comportamento del debitore. Per un'impresa o un professionista che attende un pagamento, il danno può consistere, ad esempio, nelle conseguenze economiche del mancato incasso nei tempi stabiliti. Quali danni siano risarcibili e in che misura dipende però dal caso concreto e va valutato di volta in volta.
Il punto più rilevante per il creditore riguarda la prova. La norma prevede che il debitore sia tenuto a risarcire «se non prova» che l'inadempimento o il ritardo è dipeso da una specifica causa. In altre parole, è il debitore a doversi giustificare. Non spetta al creditore dimostrare che il debitore è stato negligente o in malafede: se l'obbligazione esiste e non è stata eseguita correttamente, tocca al debitore portare le prove per liberarsi dalla responsabilità.
Quale giustificazione è ammessa? Il testo è preciso: il debitore deve provare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da «impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Servono quindi due elementi insieme. Il primo è l'impossibilità: la prestazione non poteva essere eseguita, non era semplicemente più scomoda o più costosa. Il secondo è che la causa non sia imputabile al debitore, cioè non dipenda da lui, dalle sue scelte o dalla sua mancanza di diligenza. Se manca uno dei due elementi, la giustificazione non regge secondo la lettera della norma.
In pratica questo significa che le semplici difficoltà del debitore, come problemi organizzativi interni o una gestione poco attenta delle proprie risorse, di solito non coincidono con l'impossibilità della prestazione dovuta a causa non imputabile di cui parla l'articolo. Resta comunque necessario esaminare ogni situazione nel concreto, perché sono i fatti specifici a stabilire se il debitore riesce o meno a fornire la prova richiesta.
Per il creditore è utile conservare con cura i documenti che dimostrano l'esistenza dell'obbligazione e il suo contenuto, come contratti, ordini, fatture e comunicazioni, insieme a quelli che attestano le scadenze e il mancato o tardivo adempimento. Questi elementi permettono di inquadrare la situazione e di far valere la regola dell'art. 1218, lasciando al debitore l'onere di giustificarsi.
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