Codice civile
Art. 1002 c.c. — Inventario e garanzia
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione; Capo I — Dell'usufrutto; Sezione III — Degli obblighi nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano.
Egli è tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario. Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia. Dalla prestazione della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni dei loro figli minori. Sono anche dispensati il venditore e il donante con riserva d'usufrutto; ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il cessionario è tenuto a prestare garanzia.
L'usufruttuario non può conseguire il possesso dei beni prima di avere adempiuto agli obblighi su indicati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L'inventario fotografa i beni iniziali e la garanzia protegge il proprietario. Gli adempimenti dovuti precedono la consegna del possesso, con le dispense previste dalla norma.
Esempio pratico
Prima di entrare nel possesso di un immobile, il beneficiario documenta stato e dotazioni e presta la garanzia richiesta.
Giurisprudenza
Inventario formale ed efficacia probatoria
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 16914, 2026, Rv. 678601-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La ricognizione svolta nelle forme processuali dell'inventario gode dell'efficacia propria dell'atto pubblico. Una consulenza eseguita in altra causa non sostituisce automaticamente quel documento.
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