Codice civile
Art. 1001 c.c. — Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
Libro III — Della proprietà · Titolo V — Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione; Capo I — Dell'usufrutto; Sezione III — Degli obblighi nascenti dall’usufrutto
Testo dell'articolo
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Alla scadenza il titolare restituisce i beni ricevuti, salvo la disciplina delle cose consumabili. Durante il godimento deve curarli con attenzione adeguata.
Esempio pratico
Chi usa un frutteto deve organizzare irrigazione e cure anche se affida la gestione a un incaricato.
Giurisprudenza
Gestione affidata a terzi e dovere di controllo
Corte di cassazione, sez. II, n. 699, 1976 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Affidare il fondo a un gestore non libera il beneficiario dal controllo sulle cure necessarie. Nel caso del frutteto deve vigilare affinché la gestione conservi produttività e destinazione del bene.
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