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Art. 1029 c.c. — Servitù per vantaggio futuro 

Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.

È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Si può predisporre una servitù per una futura utilità del fondo già esistente. Se manca ancora l'edificio o l'acquisto del fondo previsto, l'effetto reale resta differito.

Esempio pratico

Una clausola assicura oggi un'utilità futura al terreno; altra clausola riguarda un edificio ancora da costruire.

Giurisprudenza

  • Vantaggio futuro ed effetto reale differito

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 12551, 2023, Rv. 667780-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Se il fondo esiste e il beneficio è prospettico, il diritto può nascere subito. Se la costituzione presuppone un edificio ancora mancante, il rapporto iniziale resta obbligatorio fino al suo completamento.

    Fonte →

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