Codice civile
Art. 1029 c.c. — Servitù per vantaggio futuro
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
È ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
È ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Si può predisporre una servitù per una futura utilità del fondo già esistente. Se manca ancora l'edificio o l'acquisto del fondo previsto, l'effetto reale resta differito.
Esempio pratico
Una clausola assicura oggi un'utilità futura al terreno; altra clausola riguarda un edificio ancora da costruire.
Giurisprudenza
Vantaggio futuro ed effetto reale differito
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 12551, 2023, Rv. 667780-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se il fondo esiste e il beneficio è prospettico, il diritto può nascere subito. Se la costituzione presuppone un edificio ancora mancante, il rapporto iniziale resta obbligatorio fino al suo completamento.
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