Codice civile
Art. 1057 c.c. — Passaggio di vie funicolari
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo II — Delle servitù coattive; Sezione V — Dell’elettrodotto coattivo e del passaggio coattivo di linee teleferiche
Testo dell'articolo
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per le funicolari aeree destinate ad attività agricole o industriali il fondo può essere gravato dal passaggio dei cavi e dalle opere necessarie. L’obbligo opera secondo la disciplina speciale, che va verificata per la concreta installazione. Finalità, caratteristiche dell’impianto, occupazioni e indennità non possono essere dedotte soltanto da questo articolo. La disposizione non costituisce un permesso generale per impianti ricreativi o per montare privatamente strutture senza titolo.
Esempio pratico
Un’impresa vuole trasportare materiali mediante una linea aerea sopra un terreno vicino. Deve accertare la procedura applicabile e il titolo per cavi, sostegni e occupazioni, prima di realizzare l’impianto.
Note
Rinvio alle leggi speciali: l’articolo non autorizza l’installazione privata arbitraria delle opere. Verificare titoli, procedure, indennità e prescrizioni della specifica infrastruttura.