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Art. 1095 c.c. — Usucapione della servitù attiva degli scoli 

Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione II — Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nella servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo.

Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.

Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per l’usucapione del diritto attivo agli scoli il termine decorre dalla realizzazione, sul fondo gravato, di opere visibili e durevoli che li raccolgono e conducono al terreno beneficiario. Il solo arrivo dell’acqua non basta a fissare quella decorrenza. La pulizia regolare e la manutenzione del cavo possono far presumere chi lo abbia realizzato, salvo prova contraria. Le opere del proprietario del terreno attraversato rappresentano un segno contrario. La norma non riduce il termine ordinario di usucapione.

Esempio pratico

Il vicino pulisce da anni un cavo che convoglia gli scoli al proprio campo. Occorre provare opere, ubicazione e possesso, valutando anche i segni che attribuiscano il cavo al proprietario del fondo servente.

Note

Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.

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