Codice civile
Art. 1094 c.c. — Servitù attiva degli scoli
Libro III — Della proprietà · Titolo VI — Delle servitù prediali; Capo VIII — Di alcune servitù in materia di acque; Sezione II — Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua
Testo dell'articolo
Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il terreno che riceve gli scoli o le acque residue può beneficiare di una servitù che impedisce di deviarli altrove. È un’utilità attiva da distinguere dall’obbligo di ricevere il normale deflusso naturale. Il proprietario a monte conserva le facoltà previste dall’articolo 1096: il diritto agli scoli non gli impone da solo di produrre sempre la stessa quantità di residui. Occorre verificare costituzione e contenuto della servitù.
Esempio pratico
Il terreno a valle utilizza gli scoli in forza di un titolo. Il proprietario a monte non può semplicemente destinarli a un altro fondo, ma può esercitare le proprie facoltà compatibili con la servitù.
Giurisprudenza
Scoli residui e divieto di destinarli ad altri fondi
Corte di cassazione, sez. II, n. 7475, 1995 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il beneficiario riceve l’acqua che residua dall’utilizzazione nel terreno a monte. Il proprietario di quest’ultimo può modificare le proprie colture o interrompere l’irrigazione, ma non deviare gli scoli vincolati per avvantaggiare un altro fondo.
Fonte →
Note
Disciplina civilistica del rapporto tra fondi da coordinare con demanio idrico, concessioni di derivazione e prescrizioni ambientali; la servitù non sostituisce il titolo pubblico necessario all’uso delle acque.