Codice civile
Art. 110 c.c. — Celebrazione fuori della casa comunale
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione III — Della celebrazione del matrimonio
Testo dell'articolo
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se infermità o altro impedimento giustificato impedisce a uno sposo di recarsi nella casa comunale, l’ufficiale e il segretario si spostano dove si trova. In questa ipotesi sono necessari quattro testimoni. È una deroga al luogo ordinario, distinta dalla celebrazione urgente per imminente pericolo di vita.
Esempio pratico
Uno sposo è immobilizzato a casa per una grave patologia: la celebrazione avviene lì con ufficiale, segretario e quattro testimoni.