Codice civile
Art. 109 c.c. — Celebrazione in un comune diverso
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione III — Della celebrazione del matrimonio
Testo dell'articolo
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per necessità o convenienza gli sposi possono chiedere la celebrazione in un altro comune. Dopo il termine previsto dall’articolo 99, l’ufficiale invia una richiesta scritta all’altro ufficiale, che la richiama e allega all’atto. Il giorno successivo alla celebrazione è inviata la copia autentica per la trascrizione.
Esempio pratico
Le pubblicazioni sono richieste nel comune di residenza, ma gli sposi chiedono la cerimonia in un altro comune: gli uffici scambiano richiesta e copia dell’atto.