Codice civile
Art. 1109 c.c. — Impugnazione delle deliberazioni
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale
Testo dell'articolo
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se la deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105; 3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La minoranza dissenziente può impugnare decisioni gravemente dannose per il bene comune, adottate senza la preventiva informazione o contrarie ai requisiti dell'art. 1108. Il termine è di trenta giorni dalla decisione, oppure dalla comunicazione per l'assente. Il giudice può sospenderne l'esecuzione. La comunione ha una disciplina propria: non ogni criterio utilizzato per le assemblee condominiali si trasferisce automaticamente a questo rapporto.
Esempio pratico
La maggioranza decide lavori straordinari senza informare un comproprietario: questi verifica il termine e domanda eventualmente la sospensione.
Giurisprudenza
Motivi di impugnazione della comunione ordinaria
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 22025, 2025, Rv. 675453-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Le decisioni dei contitolari seguono i motivi dell'art. 1109. Non si può importare senza verifica la categoria dell'eccesso di potere elaborata per l'assemblea condominiale.
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