Codice civile
Art. 1108 c.c. — Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Libro III — Della proprietà · Titolo VII — Della comunione; Capo I — Della comunione in generale
Testo dell'articolo
Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.
Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.
È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Innovazioni utili e atti straordinari richiedono la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore; non devono pregiudicare gli interessi protetti dalla norma. Vendere il bene, costituire diritti reali o concederlo in locazione per oltre nove anni richiede tutti i consensi. L'ipoteca destinata a garantire finanziamenti per ricostruzione o miglioramento segue l'eccezione prevista dall'ultimo comma.
Esempio pratico
Per affittare per dodici anni un terreno comune non bastano i due terzi delle quote.
Giurisprudenza
Affitto agrario e consenso unanime
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 5647, 2026, Rv. 678969-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'affitto agrario privo dei requisiti per derogare alla durata legale può diventare quindicennale. Occorre allora controllare l'unanimità: il contratto non è opponibile al comproprietario che non ha consentito.
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