Codice civile
Art. 1147 c.c. — Possesso di buona fede
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto.
La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La buona fede consiste nell'ignorare di ledere il diritto altrui e non opera quando l'ignoranza dipende da colpa grave. Si presume e va valutata all'acquisto del possesso; una conoscenza successiva non elimina automaticamente gli effetti già riconosciuti dalla legge. Non equivale a certezza della proprietà e non sana ogni difetto del titolo. Incide, tra l'altro, su frutti e indennità.
Esempio pratico
Chi riceve un bene sulla base di un titolo apparentemente idoneo deve comunque valutare anomalie evidenti che renderebbero gravemente colposa l'ignoranza.
Giurisprudenza
Buona fede del possessore ereditario
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 2645, 2026, Rv. 677302-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La presunzione di buona fede opera anche sui beni ereditari. Nella petizione esaminata, contro il possessore di buona fede spettano i frutti nei limiti legali, senza automatico risarcimento.
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