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Codice civile

Art. 1148 c.c. — Acquisto dei frutti 

Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione I — Dei diritti e degli obblighi del possessore nella restituzione della cosa

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il possessore di buona fede trattiene i frutti naturali separati e quelli civili maturati sino alla domanda giudiziale. Da quel momento e fino alla restituzione risponde sia dei frutti percepiti sia di quelli che avrebbe ricavato con diligenza ordinaria. Occorre quindi distinguere natura dei frutti, maturazione, separazione e data della domanda, senza ridurre il conteggio alle somme effettivamente incassate.

Esempio pratico

Dopo la domanda di restituzione di un immobile, si verifica anche il reddito che una gestione ordinariamente diligente avrebbe prodotto.

Giurisprudenza

  • Frutti nella petizione ereditaria

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 2645, 2026, Rv. 677302-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'erede che rivendica i beni verso chi li possiede in buona fede può pretendere i frutti secondo la scansione dell'art. 1148, applicata tramite l'art. 535.

    Fonte →

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