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Codice civile

Art. 1156 c.c. — Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri 

Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione II — Del possesso di buona fede di beni mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Le regole dell'acquisto immediato fondato sul possesso non si applicano indistintamente a tutte le cose mobili. Restano esclusi i complessi di mobili qualificati come universalità e i beni mobili iscritti nei registri pubblici. Per queste categorie occorre considerare la disciplina specifica, inclusi i diversi termini di usucapione. Nel caso di un bene normalmente soggetto a registrazione, va verificata anche la sua effettiva situazione nei registri.

Esempio pratico

Chi acquista una collezione organizzata come universalità non può fondare l'acquisto dell'intero complesso soltanto sulla consegna e sulla buona fede.

Giurisprudenza

  • Mobile soggetto a registrazione ma non iscritto

    Corte di cassazione, sez. II, n. 4189, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per stabilire se operi l’esclusione dai comuni acquisti mobiliari occorre verificare l’iscrizione effettiva. Il precedente presentato dalla fonte editoriale ammette l’applicazione della regola ordinaria per un veicolo non ancora immatricolato, ferma la verifica dei suoi presupposti.

    Fonte →

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