Codice civile
Art. 1157 c.c. — Possesso di titoli di credito
Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione II — Del possesso di buona fede di beni mobili
Testo dell'articolo
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Per i titoli di credito il codice rinvia a una disciplina propria. Il possesso in buona fede deve quindi essere valutato insieme alle regole sulla circolazione e sulla legittimazione del titolo, senza applicare automaticamente le soluzioni previste per qualsiasi oggetto mobile. Il rinvio comprende i requisiti richiesti per il singolo tipo di titolo; il testo dell'articolo non attribuisce da solo un diritto a riscuotere in assenza di tali requisiti.
Esempio pratico
Chi riceve un titolo di credito verifica la regolarità della sua circolazione e le condizioni che consentono di esercitare il diritto incorporato.