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Codice civile

Art. 1157 c.c. — Possesso di titoli di credito 

Libro III — Della proprietà · Titolo VIII — Del possesso; Capo II — Degli effetti del possesso; Sezione II — Del possesso di buona fede di beni mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per i titoli di credito il codice rinvia a una disciplina propria. Il possesso in buona fede deve quindi essere valutato insieme alle regole sulla circolazione e sulla legittimazione del titolo, senza applicare automaticamente le soluzioni previste per qualsiasi oggetto mobile. Il rinvio comprende i requisiti richiesti per il singolo tipo di titolo; il testo dell'articolo non attribuisce da solo un diritto a riscuotere in assenza di tali requisiti.

Esempio pratico

Chi riceve un titolo di credito verifica la regolarità della sua circolazione e le condizioni che consentono di esercitare il diritto incorporato.

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