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Codice civile

Art. 116 c.c. — Matrimonio dello straniero nella Repubblica 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione IV — Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nel Regno deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per sposarsi in Italia lo straniero deve presentare la dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese che attesta l’assenza di impedimenti secondo la legge applicabile. Restano i requisiti italiani espressamente richiamati; se ha residenza o domicilio in Italia deve effettuare anche le pubblicazioni. Il requisito del documento di regolarità del soggiorno è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza 245/2011: è escluso dal testo operativo coordinato. Il matrimonio non regolarizza automaticamente il soggiorno.

Esempio pratico

Uno straniero privo di permesso di soggiorno non può essere escluso dalle nozze per quella sola ragione; devono comunque essere verificati nulla osta e impedimenti pertinenti.

Giurisprudenza

  • Matrimonio dello straniero e regolarità del soggiorno

    Corte costituzionale, sentenza n. 245 · Massima ufficiale della Corte costituzionale — estratto

    E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost., l'art. 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

    Fonte →

Note

Testo coordinato con Corte costituzionale 245/2011: eliminato il requisito di regolarità del soggiorno. Data ufficiale della decisione 20 luglio 2011, deposito 25 luglio 2011; corretta l’indicazione di giugno presente nell’aggiornamento della banca dati. La parola storica «Regno» nel testo si riferisce oggi alla Repubblica. Conservata l’esclusione delle parole dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 245/2011.

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