Codice civile
Art. 117 c.c. — Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio
Testo dell'articolo
Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.
Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finchè dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La norma disciplina chi può impugnare il matrimonio per gli impedimenti richiamati, distinguendo le singole ipotesi. Per gli articoli 86, 87 e 88 sono legittimati coniugi, ascendenti prossimi, pubblico ministero e titolari di un interesse legittimo e attuale. Per il minore valgono legittimazioni, termini e condizioni specifici: il minore può agire entro un anno dalla maggiore età. Per gli impedimenti dell’articolo 87 autorizzabili il termine è di un anno dalla celebrazione. Sono previste inoltre regole sul coniuge assente e sui casi dell’articolo 68.
Esempio pratico
Un figlio che documenta un interesse successorio attuale contesta un matrimonio del genitore celebrato in violazione di un impedimento: la legittimazione richiede un interesse concreto, non una semplice contrarietà alle nozze.
Giurisprudenza
Interesse successorio e mala fede del coniuge superstite
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1772, Rv. 669909-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di nullità del matrimonio, l'interesse ad agire ex art. 117, comma 1, c.c. da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto, che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 c.c. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.
Fonte →Matrimonio tra affini in linea retta
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 15028, Rv. 671346-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch'ella deceduta).
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