Codice civile
Art. 119 c.c. — Interdizione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio
Testo dell'articolo
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il matrimonio della persona interdetta per infermità mentale può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da chi ha un interesse legittimo. Occorre che la sentenza di interdizione fosse già definitiva alle nozze oppure che, pur pronunciata dopo, l’infermità esistesse in quel momento. Dopo la revoca può agire anche la persona già interdetta. L’azione è preclusa dopo un anno di coabitazione dalla revoca.
Esempio pratico
L’interdizione viene pronunciata dopo le nozze: chi impugna deve dimostrare che l’infermità sussisteva già al momento della celebrazione.
Giurisprudenza
Infermità esistente al momento delle nozze
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1770, Rv. 669908-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di nullità del matrimonio, dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.c. si evince che, ove la pronuncia di interdizione per infermità mentale di uno dei coniugi sia passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione sono esonerati dalla prova del vizio della volontà; negli altri casi, invece, l'esistenza dell'infermità o dell'incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio deve essere provata da chi agisce per l'impugnazione del vincolo nuziale; con l'ulteriore conseguenza che, in assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, deve escludersi che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione, in quanto è richiesto un accertamento, specifico e in concreto, sulla sua esistenza al momento del matrimonio.
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