Codice civile
Art. 120 c.c. — Incapacità di intendere o di volere
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio
Testo dell'articolo
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Lo sposo non interdetto che era incapace di intendere o di volere al momento della celebrazione può impugnare il matrimonio. La causa può essere anche transitoria, ma l’incapacità deve essere provata con riferimento a quel momento. Questa azione spetta al coniuge incapace. È preclusa dopo un anno di coabitazione dal recupero della pienezza delle facoltà mentali.
Esempio pratico
Una grave condizione transitoria ha impedito allo sposo di comprendere e volere le nozze: dopo il recupero può agire provando lo stato al momento della cerimonia, entro i limiti stabiliti.
Giurisprudenza
Infermità esistente al momento delle nozze
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1770, Rv. 669908-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di nullità del matrimonio, dal combinato disposto degli artt. 119 e 120 c.c. si evince che, ove la pronuncia di interdizione per infermità mentale di uno dei coniugi sia passata in giudicato al momento del matrimonio, i legittimati all'impugnazione sono esonerati dalla prova del vizio della volontà; negli altri casi, invece, l'esistenza dell'infermità o dell'incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio deve essere provata da chi agisce per l'impugnazione del vincolo nuziale; con l'ulteriore conseguenza che, in assenza della pronuncia di interdizione passata in giudicato al momento del matrimonio, deve escludersi che l'infermità di mente possa essere desunta direttamente dalla successiva pronuncia di interdizione, in quanto è richiesto un accertamento, specifico e in concreto, sulla sua esistenza al momento del matrimonio.
Fonte →Incapacità alle nozze e irrilevanza della mala fede altrui
Corte di cassazione, sez. I civile, n. 20862, 2021, Rv. 662181-01 · Principio giurisprudenziale verificato — estratto della rassegna ufficiale
Il matrimonio può essere impugnato, ai sensi dell'art. 120 c.c., per la mera incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto, senza che abbia rilievo il pregiudizio dell'incapace o il vantaggio dell'altro contraente, né il dolo o la malafede di quest'ultimo, poiché la nullità del matrimonio è prevista a tutela dell'integrità del consenso dei coniugi, che l'ordinamento vuole formato in piena libertà e consapevolezza.
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