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Codice civile

Art. 122 c.c. — Violenza ed errore 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.

Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.

L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il consenso può essere viziato dalla violenza o da un timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne. L’errore rileva sull’identità o sulle qualità personali essenziali nei soli casi elencati: determinate condizioni sanitarie, condanne e situazioni penalmente rilevanti, o gravidanza causata da persona diversa, con gli ulteriori requisiti prescritti. L’errore deve avere determinato il consenso secondo i criteri della norma. Non basta una delusione sulle intenzioni del partner. L’azione è preclusa dalla coabitazione per un anno dalla cessazione della violenza o del timore, oppure dalla scoperta dell’errore.

Esempio pratico

Uno sposo scopre una circostanza rientrante nell’elenco legale che, se conosciuta, avrebbe impedito il consenso: occorre verificarne tutti i requisiti, non soltanto l’omessa informazione.

Giurisprudenza

  • Riserva mentale e dovere di informazione

    Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza n. 28390, Rv. 672555-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Non dà luogo a responsabilità risarcitoria l'omessa comunicazione, da parte di uno dei due coniugi e prima della celebrazione, dello stato psichico d'incertezza circa la permanenza del matrimonio e della scelta di contrarlo con la riserva mentale di sperimentare la possibilità che esso non si dissolva, trattandosi di comunicazione derivante da opzione rimessa alla sfera personale e affettiva, valevole a determinare l'insorgenza di un dovere esclusivamente morale o sociale e non di un obbligo giuridico.

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