Codice civile
Art. 123 c.c. — Simulazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo III — Del matrimonio celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile; Sezione VI — Della nullità del matrimonio
Testo dell'articolo
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La simulazione richiede un accordo tra gli sposi per non adempiere gli obblighi e non esercitare i diritti matrimoniali. Una riserva interna di uno solo non coincide con questo accordo. Ciascuno dei coniugi può impugnare, ma non dopo un anno dalla celebrazione né se, dopo le nozze, hanno convissuto come coniugi: questa seconda preclusione non richiede un anno di convivenza.
Esempio pratico
Gli sposi concordano prima della cerimonia di non instaurare alcuna vita coniugale: l’impugnazione resta soggetta al termine annuale e alla preclusione derivante dall’effettiva convivenza come coniugi.
Giurisprudenza
Prosecuzione del giudizio di simulazione e morte del convenuto
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 17909, Rv. 664949-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di procedimento per la dichiarazione di simulazione del matrimonio, ove nel corso del giudizio deceda la parte convenuta, i suoi eredi possono costituirsi nel giudizio, atteso che così come l'art. 127 c.c. autorizza gli eredi della parte che abbia impugnato il matrimonio a proseguire l'azione già esperita dal "de cuius", per identica "ratio" deve intendersi autorizzato l'erede del "de cuius" convenuto nel giudizio di simulazione a resistere all'azione proposta contro di lui prima della sua morte.
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