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Codice civile

Art. 1226 c.c. — Valutazione equitativa del danno 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il giudice può stimare il danno quando non sia possibile provarne con precisione l'importo. L'equità serve a quantificare un pregiudizio accertato, non a inventarlo né a colmare ogni mancanza di documenti. La parte deve fornire gli elementi disponibili per una valutazione ragionata e spiegare la difficoltà di una determinazione esatta.

Esempio pratico

Accertata la perdita dell'utilizzo di un immobile, il giudice utilizza dati del mercato locativo come parametro della stima.

Giurisprudenza

  • Quantificazione equitativa dell’occupazione

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 19849, 2024, Rv. 671777-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Se il danno da perdita subita per l’occupazione senza titolo è accertato ma non quantificabile con precisione, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche usando il canone locativo di mercato come parametro.

    Fonte →

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