Codice civile
Art. 1226 c.c. — Valutazione equitativa del danno
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni
Testo dell'articolo
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il giudice può stimare il danno quando non sia possibile provarne con precisione l'importo. L'equità serve a quantificare un pregiudizio accertato, non a inventarlo né a colmare ogni mancanza di documenti. La parte deve fornire gli elementi disponibili per una valutazione ragionata e spiegare la difficoltà di una determinazione esatta.
Esempio pratico
Accertata la perdita dell'utilizzo di un immobile, il giudice utilizza dati del mercato locativo come parametro della stima.
Giurisprudenza
Quantificazione equitativa dell’occupazione
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 19849, 2024, Rv. 671777-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Se il danno da perdita subita per l’occupazione senza titolo è accertato ma non quantificabile con precisione, il giudice può liquidarlo equitativamente, anche usando il canone locativo di mercato come parametro.
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