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Codice civile

Art. 1225 c.c. — Prevedibilità del danno 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Se l'inadempimento non è doloso, il risarcimento contrattuale si limita ai danni prevedibili quando nasce l'obbligazione. La valutazione riguarda ciò che poteva essere ragionevolmente previsto in quel momento, non soltanto ciò che il debitore dice di avere immaginato. In presenza di dolo viene meno questa specifica limitazione, ma restano da dimostrare danno e collegamento causale.

Esempio pratico

Al momento dell'ordine il cliente comunica che il componente serve per una produzione urgente: tale circostanza rileva nella valutazione della prevedibilità.

Giurisprudenza

  • Causalità e prevedibilità del danno

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 18509, 2021, Rv. 661624-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La delimitazione del danno contrattuale richiede sia il collegamento causale sia, quando l’inadempimento non è doloso, la prevedibilità al momento della nascita dell’obbligazione. Sono valutazioni da motivare sulla vicenda concreta.

    Fonte →

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