Codice civile
Art. 1227 c.c. — Concorso del fatto colposo del creditore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni
Testo dell'articolo
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il risarcimento può diminuire se una condotta colposa del creditore ha contribuito a causare il danno. Una diversa regola esclude le conseguenze che il creditore avrebbe potuto evitare con ordinaria diligenza. Occorre distinguere contributo alla produzione dell'evento e mancata limitazione delle conseguenze, valutando fatti e nesso causale: nessuna riduzione deriva da un'etichetta astratta.
Esempio pratico
Il giudice valuta se la mancata cintura abbia inciso sulle lesioni e confronta il contributo causale delle condotte.
Giurisprudenza
Concorso della vittima e incidenza causale
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 23804, 2024, Rv. 672243-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La riduzione del risarcimento richiede di valutare l’apporto causale della condotta della vittima, insieme alla gravità della colpa. Non basta osservare l’entità finale delle lesioni.
Fonte →Trasporto con conducente in stato di ebbrezza
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 24920, 2024, Rv. 672441-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La presenza del passeggero su un veicolo condotto da una persona in stato di ebbrezza non consente di negare automaticamente il risarcimento o di stabilire un concorso senza esaminare i fatti. La protezione assicurativa e la causalità richiedono valutazioni distinte.
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