Codice civile
Art. 1228 c.c. — Responsabilità per fatto degli ausiliari
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo III — Dell’inadempimento delle obbligazioni
Testo dell'articolo
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Chi utilizza collaboratori o altri terzi per eseguire la propria prestazione risponde, in linea generale, anche delle loro condotte dolose o colpose. Affidare il servizio all'esterno non elimina quindi la responsabilità verso il cliente. Occorre verificare il collegamento tra l'attività dell'ausiliario e l'adempimento e gli eventuali accordi, rispettando i limiti delle clausole di esonero.
Esempio pratico
L'impresa incarica un collaboratore della consegna e risponde dell'inesatta esecuzione della prestazione affidata.
Giurisprudenza
Voli in coincidenza e ausiliari del vettore
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 8688, 2026, Rv. 677760-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In un trasporto aereo con prenotazione unitaria, l’impiego di un altro vettore per una tratta non elimina di per sé la responsabilità dell’operatore individuato dalla disciplina applicabile. La Corte coordina l’attività dell’ausiliario con la tutela del passeggero.
Fonte →