Codice civile
Art. 1248 c.c. — Inopponibilità della compensazione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione III — Della compensazione
Testo dell'articolo
Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente.
La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La cessione del credito può limitare la compensazione che il debitore avrebbe potuto opporre al creditore originario. Se l'accetta senza riserve, perde quella possibilità nei termini previsti dalla norma; se la cessione gli è soltanto notificata, non può opporre crediti sorti dopo la notifica. Occorre controllare contenuto dell'accettazione, cronologia e natura del credito ceduto, distinguendo anche i crediti futuri.
Esempio pratico
Dopo la notifica di una cessione, il debitore verifica quando è sorto il proprio controcredito verso il cedente.
Giurisprudenza
Cessione di crediti futuri
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 14479, 2026, Rv. 677999-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La Corte distingue la cessione di un credito già esistente da quella di un credito futuro. Per quest’ultima non applica automaticamente il divieto dell’art. 1248 al controcredito sorto dopo la notifica della cessione.
Fonte →