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Codice civile

Art. 1247 c.c. — Compensazione opposta da terzi garanti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo I — Delle obbligazioni in generale; Capo IV — Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento; Sezione III — Della compensazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il fideiussore può utilizzare contro il creditore il debito che quest'ultimo ha verso il debitore principale, opponendolo in compensazione. La stessa facoltà spetta al terzo datore di ipoteca o pegno. La norma consente al garante di avvalersi di una relazione creditoria che non gli appartiene personalmente, ma non elimina i requisiti necessari affinché i crediti siano compensabili.

Esempio pratico

Il fideiussore oppone alla banca un credito del debitore garantito divenuto esigibile durante il giudizio di opposizione.

Giurisprudenza

  • Fideiussore e controcredito del debitore principale

    Corte di cassazione, sez. I, n. 2573, 2002 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Il fideiussore può opporre il controcredito del debitore principale verso il creditore garantito, anche se maturato durante il giudizio di opposizione, quando ricorrono i requisiti per la compensazione.

    Fonte →

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