Codice civile
Art. 1330 c.c. — Morte o incapacità dell'imprenditore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione I — Dell’accordo delle parti
Testo dell'articolo
La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nelle attività d'impresa la proposta o l'accettazione non perdono automaticamente efficacia se l'imprenditore muore o diventa incapace prima della conclusione. La continuità conosce eccezioni per i piccoli imprenditori e quando la natura del rapporto o le circostanze impongono una diversa soluzione.
La continuità dell'attività d'impresa giustifica la sopravvivenza di proposta e accettazione alla vicenda personale dell'imprenditore. Bisogna però verificare la dimensione dell'impresa e se l'operazione dipendeva in modo essenziale dalla persona.
Accertare attività d'impresa, categoria dell'imprenditore e rilievo della persona; non applicare indistintamente a ogni proposta privata.
Esempio pratico
Una proposta viene formulata nell'organizzazione di un'impresa e il titolare muore prima che il contratto si perfezioni: occorre verificare se l'offerta rimane efficace secondo questa norma.
La proposta di fornitura ordinaria di un'impresa strutturata può rimanere efficace; una prestazione artistica strettamente personale può imporre altra soluzione.