Codice civile
Art. 1334 c.c. — Efficacia degli atti unilaterali
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione I — Dell’accordo delle parti
Testo dell'articolo
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Una dichiarazione unilaterale destinata a una persona determinata produce effetto quando questa ne ha conoscenza, salvo le regole speciali applicabili. La sua efficacia non richiede sempre un'accettazione: dipende dal tipo di atto. La conoscenza può essere accertata anche attraverso la presunzione dell'articolo successivo.
La dichiarazione recettizia entra nella sfera del destinatario secondo la regola della conoscenza, che può essere presunta ai sensi dell'art. 1335. Resta necessario accertare natura dell'atto, destinatario corretto e ogni disciplina speciale sull'efficacia.
Distinguere atti recettizi e non recettizi, efficacia e conclusione di un contratto; verificare destinatario e norme speciali.
Esempio pratico
Una dichiarazione di recesso indirizzata alla controparte diventa efficace secondo il regime applicabile quando entra nella sua conoscenza, non semplicemente quando viene scritta.
Un recesso inviato a un indirizzo estraneo al destinatario non diviene efficace solo per la prova della spedizione; occorre verificare il recapito rilevante.
Giurisprudenza
Parcella professionale come proposta ancora da accettare
Corte di cassazione, sez. II, n. 15631, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Una parcella inviata al cliente può esprimere un'offerta di compenso e non soltanto documentare un accordo preesistente. Il cliente conserva allora la scelta di aderire o meno; la valutazione cambia se l'importo applica un patto già concluso.
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