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Codice civile

Art. 1349 c.c. — Determinazione dell'oggetto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione III — Dell’oggetto del contratto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice.

La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo.

Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Le parti possono affidare a un terzo la determinazione della prestazione. Di regola il terzo deve usare equo apprezzamento; mancanza, manifesta ingiustizia o errore consentono l'intervento del giudice. Se invece è pattuito il mero arbitrio, la contestazione richiede mala fede; in mancanza di determinazione e di accordo sulla sostituzione il contratto è nullo.

La distinzione tra equo apprezzamento e mero arbitrio cambia sia i motivi della contestazione sia il possibile intervento giudiziale. Il patto e la condotta del terzo devono essere accertati prima di chiedere al giudice una nuova determinazione.

Distinguere arbitraggio e decisione di una controversia; rispettare la diversa disciplina dei due commi e le condizioni generali della produzione.

Esempio pratico

Un esperto deve fissare il valore secondo criteri equi. Se non procede, il giudice può intervenire nei presupposti del primo comma; con un patto di mero arbitrio la soluzione non è identica.

Se il terzo incaricato secondo equità fissa un importo manifestamente ingiusto, una parte può domandare la determinazione giudiziale nei presupposti di legge.

Giurisprudenza

  • Stima imparziale nel patto marciano

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 3532, 2025, Rv. 673977-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'operazione marciana richiede una valorizzazione del bene capace di evitare approfittamenti: criteri oggettivi oppure un esperto indipendente, con tempi e modalità definiti. L'affidamento della stima non può lasciare al creditore il potere di appropriarsi arbitrariamente dell'eccedenza.

    Fonte →

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