Codice civile
Art. 2744 c.c. — Divieto del patto commissorio
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta' della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
È nullo l’accordo che attribuisce al creditore il bene ipotecato o dato in pegno come conseguenza del mancato pagamento. Il divieto impedisce un’appropriazione potenzialmente sproporzionata rispetto al debito.
Conta la funzione concreta dell’operazione, anche quando essa assume forme diverse dal patto nominato. Il divieto opera anche se l’accordo viene concluso dopo la costituzione della garanzia.
Il patto marciano richiede cautele effettive: stima imparziale al momento rilevante e restituzione dell’eccedenza, secondo la fattispecie applicabile. Non basta chiamare marciana una vendita sottovalutata o una clausola priva di criteri verificabili.
Esempio pratico
Un finanziatore pretende che la casa garantita diventi sua per un debito molto inferiore al valore: la clausola è esaminata come patto commissorio, non sanata dal nome di compravendita.
Giurisprudenza
Patto marciano e cautele della stima
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 3532, 2025, Rv. 673977-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il meccanismo marciano richiede una valutazione imparziale al momento dell’inadempimento, tempi e criteri definiti, e restituzione dell’eccedenza. La denominazione non salva una vendita a prezzo vile priva delle cautele necessarie.
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Note
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