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Codice civile

Art. 1388 c.c. — Contratto concluso dal rappresentante 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Un rappresentante che contratta in nome e nell’interesse del rappresentato, nei limiti dei poteri, produce effetti direttamente per quest’ultimo.

Gli effetti vanno direttamente al rappresentato quando il rappresentante spende il suo nome, opera nel suo interesse e resta entro i poteri. Un atto in nome proprio o oltre i poteri richiede un esame diverso.

Accertare spendita del nome, interesse e limiti del potere; se il potere manca si considera l’art. 1398.

Esempio pratico

Un procuratore autorizzato conclude in nome del proprietario una vendita entro i limiti indicati.

Un procuratore firma espressamente per la società entro il limite di spesa conferito: il contratto vincola la società.

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