Codice civile
Art. 1389 c.c. — Capacità del rappresentante e del rappresentato
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza
Testo dell'articolo
Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nella rappresentanza volontaria basta che il rappresentante comprenda e voglia l’atto, purché il rappresentato sia legalmente capace e il contratto non gli sia vietato.
Per la rappresentanza volontaria, il rappresentante deve essere capace di intendere e volere l’atto; il rappresentato deve avere capacità legale per quell’operazione. L’incapacità del rappresentante non si valuta sempre come se fosse il contraente finale.
La capacità naturale va valutata rispetto al contenuto specifico; l’incapacità legale del rappresentato non è sanata dal procuratore.
Esempio pratico
Un procuratore con capacità naturale firma per un rappresentato legalmente capace.
Un maggiorenne conferisce procura a una persona che comprende l’atto: si verifica separatamente la capacità richiesta al titolare dell’interesse.