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Art. 1389 c.c. — Capacità del rappresentante e del rappresentato 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VI — Della rappresentanza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando la rappresentanza è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato.

In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nella rappresentanza volontaria basta che il rappresentante comprenda e voglia l’atto, purché il rappresentato sia legalmente capace e il contratto non gli sia vietato.

Per la rappresentanza volontaria, il rappresentante deve essere capace di intendere e volere l’atto; il rappresentato deve avere capacità legale per quell’operazione. L’incapacità del rappresentante non si valuta sempre come se fosse il contraente finale.

La capacità naturale va valutata rispetto al contenuto specifico; l’incapacità legale del rappresentato non è sanata dal procuratore.

Esempio pratico

Un procuratore con capacità naturale firma per un rappresentato legalmente capace.

Un maggiorenne conferisce procura a una persona che comprende l’atto: si verifica separatamente la capacità richiesta al titolare dell’interesse.

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