Codice civile
Art. 1403 c.c. — Forme e pubblicità
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VII — Del contratto per persona da nominare
Testo dell'articolo
La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
Se per il contratto è richiesta a determinati effetti una forma di pubblicità, deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nomina, procura o accettazione richiedono la forma usata per il contratto e, ai fini pertinenti, la pubblicità prevista.
La forma tutela la corrispondenza fra contratto originario e nomina. Quando il contratto richiede pubblicità, anche la dichiarazione va resa conoscibile con le modalità pertinenti per i relativi effetti verso terzi.
Distinguere efficacia della nomina e opponibilità ai terzi.
Esempio pratico
Un preliminare scritto richiede una designazione nella stessa forma.
Per un trasferimento immobiliare, una designazione informale può non soddisfare la forma e gli adempimenti pubblicitari richiesti.
Giurisprudenza
Comunicazione del nominato
Corte di cassazione, sez. II, n. 13686, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Un atto del terzo può manifestare la comunicazione o l’accettazione se ne rivela chiaramente contenuto e destinatario.
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