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Codice civile

Art. 1402 c.c. — Termine e modalità della dichiarazione di nomina 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo VII — Del contratto per persona da nominare

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La dichiarazione di nomina deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall'accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La nomina va comunicata entro tre giorni, salvo diverso termine concordato, con accettazione del nominato o procura anteriore.

Il termine legale di tre giorni è modificabile dalle parti, ma la nomina deve essere accompagnata dall’accettazione del terzo o da una procura che preceda il contratto. La sola comunicazione del nome non basta.

La sola indicazione del nome non perfeziona il subentro.

Esempio pratico

L’acquirente designa il terzo entro il termine allegandone l’accettazione.

Se Caio è indicato tempestivamente ma non ha accettato né conferito procura precedente, la nomina non produce il subentro previsto.

Giurisprudenza

  • Termine per la nomina

    Corte di cassazione, sez. II, n. 28228, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La tardività della nomina tutela il contraente cui la designazione è rivolta e va valutata sulla sua eccezione.

    Fonte →

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