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Codice civile

Art. 1414 c.c. — Effetti della simulazione tra le parti 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo X — Della simulazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.

Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma.

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il contratto simulato non vale tra le parti; quello realmente voluto opera se ne ha requisiti sostanziali e formali.

La simulazione distingue accordo apparente e volontà effettiva. Fra le parti l’atto fittizio non produce gli effetti dichiarati; l’eventuale accordo dissimulato opera solo se possiede requisiti di sostanza e forma.

Serve accordo simulatorio; la dissimulazione non elude forma e validità.

Esempio pratico

Le parti firmano una vendita apparente intendendo un negozio diverso.

Due persone formalizzano una vendita ma intendono una donazione: occorre verificare la volontà reale e la forma richiesta per la donazione.

Giurisprudenza

  • Interposizione fittizia

    Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 27189, 2024, Rv. 672817-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La simulazione soggettiva fittizia richiede partecipazione all’accordo anche del terzo contraente.

    Fonte →

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