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Codice civile

Art. 1415 c.c. — Effetti della simulazione rispetto ai terzi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo X — Della simulazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.

I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il terzo che acquista in buona fede dal titolare apparente è tutelato secondo la norma; il terzo pregiudicato può far emergere la simulazione.

La protezione del terzo che acquista in buona fede dal titolare apparente e quella del terzo danneggiato dalla finzione seguono presupposti differenti. La trascrizione può incidere sul conflitto relativo a immobili.

Verificare buona fede e trascrizione della domanda.

Esempio pratico

Un acquirente ignaro compra da chi appare proprietario.

Un acquirente ignaro compra dal proprietario apparente: la sua posizione va distinta dal creditore che vuole far emergere la simulazione.

Giurisprudenza

  • Creditore e simulazione

    Corte di cassazione, sez. 3 -, Ordinanza n. 16313, 2023, Rv. 668165-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La trascrizione di un vincolo di destinazione da parte dell’apparente acquirente non impedisce di per sé al creditore dell’alienante di agire per simulazione.

    Fonte →

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