Codice civile
Art. 1415 c.c. — Effetti della simulazione rispetto ai terzi
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo X — Della simulazione
Testo dell'articolo
La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il terzo che acquista in buona fede dal titolare apparente è tutelato secondo la norma; il terzo pregiudicato può far emergere la simulazione.
La protezione del terzo che acquista in buona fede dal titolare apparente e quella del terzo danneggiato dalla finzione seguono presupposti differenti. La trascrizione può incidere sul conflitto relativo a immobili.
Verificare buona fede e trascrizione della domanda.
Esempio pratico
Un acquirente ignaro compra da chi appare proprietario.
Un acquirente ignaro compra dal proprietario apparente: la sua posizione va distinta dal creditore che vuole far emergere la simulazione.
Giurisprudenza
Creditore e simulazione
Corte di cassazione, sez. 3 -, Ordinanza n. 16313, 2023, Rv. 668165-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La trascrizione di un vincolo di destinazione da parte dell’apparente acquirente non impedisce di per sé al creditore dell’alienante di agire per simulazione.
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