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Codice civile

Art. 1446 c.c. — Annullabilità nel contratto plurilaterale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'annullabilità che riguarda il vincolo di una sola delle parti non importa annullamento del contratto, salvo che la partecipazione di questa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

L’annullabilità del vincolo di uno nel contratto plurilaterale non travolge gli altri salvo partecipazione essenziale.

Nel contratto plurilaterale a scopo comune, il vizio che colpisce uno dei partecipanti non fa sempre cadere l’intero accordo. Si deve verificare se senza quel partecipante l’operazione sia ancora realizzabile.

Essenzialità concreta della partecipazione.

Esempio pratico

Un partecipante impugna, ma l’accordo comune può proseguire.

Una partecipazione è annullata, ma le altre consentono l’attività comune: il contratto può sopravvivere nei loro rapporti.

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