Codice civile
Art. 1447 c.c. — Contratto concluso in stato di pericolo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XII — Della rescissione del contratto
Testo dell'articolo
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Condizioni inique assunte per salvare una persona da pericolo attuale grave, noto all’altra parte, possono essere rescisse.
Per la rescissione servono pericolo attuale di grave danno alla persona, necessità nota all’altra parte e condizioni inique. Non basta avere concluso un cattivo affare in una situazione genericamente difficile.
Servono pericolo, necessità, conoscenza e iniquità; possibile equo compenso.
Esempio pratico
Una persona accetta un costo iniquo per soccorso immediato.
Una persona accetta un prezzo sproporzionato per ottenere un soccorso urgente noto alla controparte: si verificano pericolo, necessità e iniquità.