Codice civile
Art. 1448 c.c. — Azione generale di rescissione per lesione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XII — Della rescissione del contratto
Testo dell'articolo
Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Lesione oltre la metà per bisogno di cui l’altra parte approfitta consente rescissione se perdura alla domanda, salvo contratti aleatori.
La lesione oltre la metà è solo uno dei requisiti: occorrono stato di bisogno, approfittamento e permanenza della sproporzione al momento della domanda. I contratti aleatori seguono l’esclusione prevista.
La sola sproporzione non basta; verificare valori e stato di bisogno.
Esempio pratico
Una vendita avviene a meno della metà del valore sfruttando il bisogno del venditore.
Un bene di valore 100 è ceduto per 40 da chi è in bisogno noto all’acquirente: si accertano anche approfittamento e persistenza della lesione.